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Licenza di pesca

Informazioni

Decreti

NOZIONI DI LEGISLAZIONE SULLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE

In Sicilia, anche e, forse soprattutto, per la mancanza di una tradizione in tal senso la materia della pesca nelle acque interne non è stata mai regolamentata. Con la promulgazione della L.R. 33/97 (legge sull’attività venatoria) la Guardia Venatoria Volontaria avrà affidati, tra gli altri compiti, anche quello della vigilanza sulla pesca nelle acque interne. La legislazione in materia di pesca si trova nelle seguenti leggi:

1) RD 1486/1914;

2) RD 1604/1931;

3) DPR 747/1954;

4) DPR 987/1955;

5) D.L.vo 230/91.

1. RD 1486/1914: Art. 23. Questo articolo specifica che la sorveglianza della pesca P demandata ad agenti speciali nominati dalle Amministrazioni comunali e provinciali con decreto del Prefetto.

2. RD 1604/1931. Articoli di interesse sono gli artt. 6, 7, 22, 22 bis e 22 ter modificati dalla L. 433/1968. Art. 6 = divieti: pesca con materie esplodenti, usare materie atte a intorpidire, stordire o uccidere pesci e gli altri animali acquatici; Art. 7 = divieti: collocare apparecchi fissi o mobili di pesca che impediscano del tutto il passaggio del pesce. Art. 22 = obbligo per i pescatori di munirsi della licenza governativa di pesca da rilasciarsi da parte della Provincia nella quale il richiedente risiede. Art. 22 bis = rilascio della licenza a 18 anni e per i minori con il consenso di chi esercita la patria potestà. Per gli stranieri le Province possono rilasciare le licenze seguendo determinate prescrizioni. Art. 22 ter = Stabilisce in cinque anni la validità della licenza. Chi ha riportato condanne per reati di pesca non potrà avere rilasciata o rinnovata la licenza per un periodo di cinque anni. Le amministrazioni provinciali disporranno la sospensione della licenza per un periodo di un anno nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate. Dette contravvenzioni e condanne verranno trascritte in appositi registri. Il cancelliere del giudice che pronuncia la sentenza di condanna deve comunicare alle amministrazioni provinciali le condanne suddette.

3. DPR 747/1954. La sorveglianza viene demandata alle amministrazioni provinciali.

4. DPR 987/1955. Tutte le attribuzioni in materia di pesca nelle acque interne vengono trasferite al Presidente della Giunta Provinciale. Tali attribuzioni derivano anche dalla L.R. 9/1986 “Istituzione della Provincia Regionale.”

5. D.L.vo 230/91. Ha portato a sei anni la validità della licenza di pesca per le licenze di tipo A,B.C. e tre mesi per le D.

***** Recentemente ( 03/07/1997) l’Assessore alla Cooperazione Regionale Commercio Artigianato e Pesca ha ritenuto necessario emanare un decreto “ nelle more di una norma regionale che disciplini l’intera materia delle acque interne e nel rispetto della normativa nazionale vigente, dare un indirizzo unitario alla province regionali dell’isola in merito alle modalità e alle procedure relative al rilascio delle licenze di pesca in acque interne” nel quale “ sono approvate le direttive relative al rilascio delle licenze di pesca in acque interne nell’ambito della regione Siciliana”. Queste direttive prevedono che per esercitare la pesca nelle acque interne occorre essere titolare della licenza di pesca che può essere di tipo: A: licenza con tutti gli attrezzi; B: licenza di pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50; C: licenza di pesca con canna con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a m. 1,50; D: licenza per stranieri con canna con o senza mulinello con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a m. 1,50. La licenza di tipo A è riservata ai pescatori di mestiere. Le suddette licenze hanno validità in tutto il territorio nazionale. In caso di smarrimento della licenza o distruzione non pub rilasciarsi un duplicato bensì una nuova licenza. La licenza di pesca può essere richiesta dai minori che abbiano compiuto 14 anni con l’assenso di chi esercita la patria potestà. In tal caso l’apprendista pescatore pub esercitare sotto la responsabilità di un pescatore professionista fino al compimento di 18 anni. I soggetti di età inferiore ai 14 anni non sono tenuti all’obbligo della licenza e possono esercitare purchè accompagnati da titolare di licenza che sarà ritenuto responsabile negli atti di pesca. Al rilascio della licenza di pesca provvede l’Amministrazione Provinciale del luogo di residenza del richiedente. Per altre direttive e nozioni si rimanda alla lettura integrale del Decreto Assessoriale e comunque alla normativa qui succintamente riassunta.



Norme generali
• La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto della legge, l'abbia catturata
• Il posto di pesca spetta al primo occupante, che ha diritto ad una distanza di rispetto di almeno 10 mt. da parte dei pescatori sopraggiunti.
• In Provincia di Catania la pesca subacquea nelle acque interne non è consentita.
• La Provincia, in casi di eccezionale gravità e urgenza, può vietare o limitare la pesca.
• E'assolutamente vietato immettere fauna ittica nelle acque pubbliche senza autorizzazione provinciale
• Le gare di pesca si effettuano escusivamente nei campi di gara, e devono essere autorizzate dalla Provincia.
Misure minime e limiti di Cattura della fauna ittica


Anguilla
25 cm

Carassio
15 cm

Carpa
30 cm

Luccio
35 cm

Persico reale
15 cm

Persico trota
10 cm

Pesce gatto
5 cm

Tinca
20 cm

Triotto
8 cm

Trota iridea fario
20 cm

Validi per Lago di Licodia,Lago di Ogliastro, fiume Alcantara e Simeto e restanti acque.

Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. Le misure minime consentite nella Regione Sicilia sono le segunti:

Rilascio della licenza di pesca

Per esercitare la pesca nelle acque interne occorre essere titolari della licenza di pesca.La domanda di rilascio della licenza di pesca, in bollo deve essere indirizzata al Presidente della Provincia

Procedure per il rilascio e il rinnovo

La richiesta PER LA PROVINCIA DI CATANIA deve essere compilata su apposita scheda alla quale devono essere allegate 2 fotografie e due marche da € 14,62 oltre alle ricevute dei versamenti rispettivamente: € 22,72 su c/c n. 17770900 intestato alla CASSA PROVINCIALE REGIONE SICILIANA - GESTIONE BANCO DI SICILIA - PALERMO con causale TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA REGIONALE

€ 5,16 su c/c n. 12166955 intestato alla PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA "SERVIZIO TESORERIA" con causale TASSA LIBRETTO LICENZA DI PESCA ACQUE INTERNE.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare espressamente di non avere riportato condanne per reati in materia di pesca previsti dall'art. 6 del T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. del 08/10/1931 n. 1604 e di non avere pendenze per le stesse infrazioni e le eventuali sanzioni amministrative subite per violazioni in materia di pesca a seguito delle quali l'Amministrazione Provinciale può rilasciare la licenza con provvedimento motivato. Il rilascio della licenza è immediato e la sua validità è di 6 anni. Il titolare, per l'esercizio della pesca, deve provvedere ogni anno al versamento di: € 16.01 su c/c n. 17770900 intestato alla CASSA PROVINCIALE REGIONE SICILIANA - GESTIONE BANCO DI SICILIA - PALERMO con causale TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA REGIONALE - LICENZA DI PESCA.

€ 5,68 su c/c n. 17770900 intestato alla CASSA PROVINCIALE REGIONE SICILIANA - GESTIONE BANCO DI SICILIA - PALERMO con causale SOPRATTASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA REGIONALE - LICENZA DI PESCA.

I bollettini pagati per l'anno in corso di validità dovranno essere esibiti a richiesta unitamente alla tessera di riconoscimento di licenza di pesca.



 
 
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